C’è differenza tra la volontarietà di uscire dal terreno di gioco e l’involontarietà di uscire dal terreno di gioco? Ovvero se un calciatore effettua una scivolata sul terreno di gioco e, per effetto della stessa, esce dal terreno sgambettando un avversario va comunque sanzionato con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui era il pallone?
Nel caso che ci occupa è opportuno puntualizzare subito che non ci troviamo in presenza di un fallo, affinché un’infrazione possa essere definita tale essa deve essere commessa sul terreno di gioco. Cosa che nel caso esposto non avviene e, pertanto, la ripresa di gioco non potrà mai essere un calcio di punizione diretto.
E’ ovvio, altresì, che affinché si concretizzi un’infrazione che implichi il contatto tra calciatori, fuori dal terreno di gioco, questi debbano trovarsi (almeno in parte) all’esterno di esso. All’uopo, si deve ricordare che il Regolamento prevede che i calciatori, di norma, devono rimanere entro le linee perimetrali, pur essendo ammesso un temporaneo “sconfinamento” per fatti di gioco (ad esempio, superare un avversario). Non può, però, farsi rientrare in tale ottica l’azione di un calciatore che vistosi superato decide di protendersi oltre la linea per fermare irregolarmente l’avversario: in questa evenienza, infatti, il calciatore “decide” di uscire (anche se parzialmente) dal terreno di gioco per una ragione “non lecita”. Da qui scaturisce, quindi, l’assegnazione di un calcio di punizione indiretto nel punto in cui si trova il pallone (in conformità alla Regola 3), quale sanzione tecnica.
A tale ultimo fine, quindi, risulta essenziale determinare se il calciatore che commette l’infrazione si trovi già fuori dal terreno nel rispetto delle Regole, vi finisca senza volerlo oppure volendo.