Un attaccante, in possesso del pallone e affiancato da un compagno di squadra si dirige verso il portiere avversario, ultimo difendente; essi si trovano nei pressi della “lunetta” dell’area di rigore. Un difendente colpisce l’attaccante in possesso del pallone in modo falloso nel tentativo di impedire una chiara occasione da rete. L’attaccante cade, ma il pallone finisce al compagno che lo affiancava in posizione regolare, che si trova dunque al limite dell’area di rigore “uno contro uno” con il portiere. In queste ipotesi:
1) È giusto applicare il vantaggio o è necessario fischiare subito, espellere il difendente e riprendere con un calcio di punizione diretto?
2) Nel caso in cui si applichi il vantaggio, quale deve essere il provvedimento disciplinare da adottare nei confronti del difendente che ha commesso il fallo?
C’è differenza tra il caso in cui la rete viene realizzata o meno dal compgano? Nel caso in cui non è realizzata, in che momento bisogna adottare il provvedimento disciplinare nei confronti del difendente?
L’applicazione del “vantaggio” nei casi di scorrettezze passibili di espulsione (come nel caso descritto) deve essere limitata esclusivamente all’ipotesi che si delinei un’evidente occasione di segnare una rete, ovviamente contro la squadra il cui calciatore ha commesso la scorrettezza.
Dalla descrizione dell’episodio, sembrerebbe che, in seguito al fallo, l’evidente occasione di segnare una rete si sia “trasferita” dal primo al secondo attaccante, che “si trova al limite dell’area di rigore uno contro uno con il portiere”.
In tali circostanze, l’arbitro potrà applicare il “vantaggio” (ritenendo ancora esistente l’evidente occasione) ed una volta che il pallone non sarà più in gioco ammonirà il calciatore, reo del fallo (tranne che non fosse un grave fallo di gioco, nel qual caso il calciatore andrebbe comunque espulso). Il fatto che, eventualmente, la rete non venga segnata, o per un errore del secondo calciatore (ad esempio, nel tirare) o per un efficace intervento del portiere, sarebbe irrilevante ai fini del provvedimento disciplinare da assumere.
Fonte: Rivista L’Arbitro, n. 2/2011